Legge 18 febbraio 1989, n. 56:
Ordinamento della professione di psicologo (2) (3). Pubblicata in G.U. del 24 febbraio 1989, n. 46
2. Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo
2. Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo
- Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale.
- L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
- Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica (4).
- Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
- Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione (5).
- È istituito l'Albo degli psicologi.
- Gli iscritti all'Albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
- Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
- Qualora il numero degli iscritti all'Albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'Ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.
- L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine.
- Al Consiglio dell'Ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'Ordine.
- Per essere iscritti all'Albo è necessario:
- essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
- essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
- avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
- Per l'iscrizione all'Albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
- I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito l'esercizio della libera professione.
- Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'Albo annotazione con la relativa motivazione.
- Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento
- Il Consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.
- L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.
- L'iscrizione nell'Albo avviene secondo l'Ordine cronologico della deliberazione.
- L'Albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'Ordine di iscrizione.
- L'Albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.
- Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'Albo:
- nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
- quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.
- Il Consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.
- Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'Albo, a norma degli articoli seguenti. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive (6).
- Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:
- elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
- provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
- provvede alla trasmissione di copia dell'Albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine;
- designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
- vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
- provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.
- Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
- Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.
- Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'Albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.
- Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.
- In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'Albo del comune di ultima residenza dell'interessato.
- 1. Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'Albo.
- In caso di scioglimento del Consiglio dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.
- Lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.
- Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'Albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
- Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.
- 1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
- 2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
- Sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di Consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
- Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.
- L'elezione del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del Consiglio uscente, sentito il Consiglio.
- Il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
- [Gli iscritti nell'Albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio dell'Ordine o in altra sede prescelta dal Consiglio stesso] (7).
- [L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione] (8).
- [L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'Ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione] (9).
- [La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima] (10).
- L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
- L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.
- Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
- [È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del Consiglio dell'Ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna] (11).
- La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.
- In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.
- Il seggio, a cura del presidente del Consiglio dell'Ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.
- [Il presidente del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori] (12).
- Il segretario del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso Consiglio dell'Ordine.
- Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.
- Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del Consiglio dell'Ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.
- [L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso] (13).
- Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
- I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'Ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.
- Il presidente del seggio comunica alla presidenza del Consiglio dell'Ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell'Ordine.
- I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'Ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine.
- Il presidente del Consiglio dell'Ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.
- Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'Ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.
- Per la validità delle adunanze del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.
- Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.
- In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.
- Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'Ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.
- All'iscritto nell'Albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:
- avvertimento;
- censura;
- sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- radiazione.
- Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
- La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.
- Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.
- Avverso le deliberazioni del Consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17.
- Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.
- Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al Consiglio dell'Ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.
- Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.
- In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'Albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.
- Il Consiglio nazionale dell'Ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. [Esso dura in carica tre anni] (14).
- È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.
- [Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere] (15).
- Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
- In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.
- Il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:
- emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'Ordine;
- provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;
- cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
- designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;
- esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
- propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;
- determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'Albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'Ordine.
- 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi (16).
Consenso informato:
Sulla base dell'art. 24 del Codice Deontologico l'utente/paziente deve essere adeguatamente informato su una serie di aspetti relativi alla prestazione professionale e su tali aspetti deve esprimere il proprio consenso. All'interno del consenso informato il professionista deve offrire:
Si considerano informazioni che il professionista potrebbe fornire al proprio utente/paziente: il proprio ruolo e la competenza; i rischi e i disagi che l'utente/paziente può subire durante la prestazione; i benefici che si possono ottenere; le alternative al trattamento presentato e le loro caratteristiche; le possibilità che l'utente/paziente possa chiedere chiarimenti circa la prestazione in qualsiasi momento; la possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento.
Al consenso informato può essere collegata l'informativa al trattamento dei dati, come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, da non confondersi però con il segreto professionale. Infatti mentre la privacy riguarda la regolamentazione e conservazione non solo dei dati personali e sensibili, ma di tutti i dati del paziente, il segreto professionale, invece, riguarda l'obbligo, indicato ampiamente dal nostro Codice Deontologico (art. dall'11 al 17) di tutelare l'intimità della relazione professionale e, in particolare quelle informazioni di stretta connotazione personale e riservata che il paziente vuole che rimangano all'interno del rapporto professionale.
- informazioni sulle prestazioni offerte dal professionista e sulle finalità delle stesse
- modalità di esecuzione delle prestazioni
- cessione del materiale acquisito durante il rapporto professionale
- tempi indicativi di intervento
- aspetti economici della prestazione
- interruzione della prestazione
- il grado e i limiti giuridici della riservatezza
Si considerano informazioni che il professionista potrebbe fornire al proprio utente/paziente: il proprio ruolo e la competenza; i rischi e i disagi che l'utente/paziente può subire durante la prestazione; i benefici che si possono ottenere; le alternative al trattamento presentato e le loro caratteristiche; le possibilità che l'utente/paziente possa chiedere chiarimenti circa la prestazione in qualsiasi momento; la possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento.
Al consenso informato può essere collegata l'informativa al trattamento dei dati, come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, da non confondersi però con il segreto professionale. Infatti mentre la privacy riguarda la regolamentazione e conservazione non solo dei dati personali e sensibili, ma di tutti i dati del paziente, il segreto professionale, invece, riguarda l'obbligo, indicato ampiamente dal nostro Codice Deontologico (art. dall'11 al 17) di tutelare l'intimità della relazione professionale e, in particolare quelle informazioni di stretta connotazione personale e riservata che il paziente vuole che rimangano all'interno del rapporto professionale.